Art. 46 · Politica di investimento

Art. 46

Politica di investimento

In vigore dal 23 lug 2014
Politica di investimento 1.   I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati. 2.   I CSD hanno accesso rapido alle proprie attività, allorché necessario. 3.   I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti devono poter essere liquidati in breve tempo, in modo da minimizzare possibili effetti negativi sui prezzi. 4.   L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non è investito ai sensi del paragrafo 3 non è preso in considerazione per gli scopi previsti all’, paragrafo 1. 5.   I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente creditizio autorizzato o CSD autorizzato presso cui detengono le proprie attività finanziarie rimanga entro limiti di concentrazione accettabili. 6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 3, il termine adeguato per l’accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 5. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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