Art. 45 · Rischio operativo

Art. 45

Rischio operativo

In vigore dal 23 lug 2014
Rischio operativo 1.   I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l’impatto avvalendosi di strumenti informatici, controlli e procedure adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati. 2.   I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute. 3.   Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operati, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività. 4.   Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della disfunzione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere rapidamente a funzionare dal momento della disfunzione. Esso prevede anche l’allestimento di un secondo sito per il trattamento dei dati dotato di risorse, capacità e funzionalità sufficienti e adeguate disposizioni in merito al personale. 5.   I CSD elaborano e attuano un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6.   I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e rilevanti informazioni su ogni rischio siffatto individuato. Informano inoltre senza indugio l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi. 7.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro di cui ai paragrafi 3 e 4 e i metodi di valutazione degli stessi. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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