Art. 40 · Regolamento in contanti

Art. 40

Regolamento in contanti

In vigore dal 23 lug 2014
Regolamento in contanti 1.   Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, i CSD regolano i pagamenti in contanti dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta pertinente, se pratico o possibile. 2.   Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei loro sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV. 3.   I CSD fanno in modo che tutte le informazioni fornite ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti siano chiare, corrette e non fuorvianti. I CSD mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti e fornisce tali informazioni su richiesta.
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