Art. 37 · Integrità dell’emissione

Art. 37

Integrità dell’emissione

In vigore dal 23 lug 2014
Integrità dell’emissione 1.   I CSD adottano le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un’emissione di titoli o parte di un’emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso il CSD. Tali misure di riconciliazione sono effettuate almeno una volta al giorno. 2.   Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altri soggetti, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altri soggetti, i CSD e tali soggetti organizzano adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni in modo da garantire l’integrità dell’emissione. 3.   In un sistema di regolamento titoli operato da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli. 4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che i CSD deve adottare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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