Art. 35 · Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Art. 35

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

In vigore dal 23 lug 2014
Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.
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