Art. 34 · Trasparenza

Art. 34

Trasparenza

In vigore dal 23 lug 2014
Trasparenza 1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, nonché per ciascuno degli altri servizi di base che fornisce, i CSD rendono pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base elencati nella sezione A dell’allegato da essi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l’accesso separato agli specifici servizi prestati. 2.   I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l’uso dei servizi. 3.   I CSD sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata. 4.   I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare le fatture a fronte dei listini prezzi pubblicati. 5.   I CSD comunicano a tutti i clienti informazioni che consentono a questi di valutare i rischi associati ai servizi forniti. 6.   I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente. 7.   I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente. 8.   Per assicurare un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e consentire l’individuazione, tra l’altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.
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