Art. 33 · Requisiti di partecipazione

Art. 33

Requisiti di partecipazione

In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti di partecipazione 1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, i CSD si dotano di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso ai CSD equo e aperto, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l’ordinato funzionamento dei mercati. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se giustificati ai fini del controllo di un rischio specifico al quale i CSD sono esposti. 2.   I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande. 3.   I CSD rifiutano l’accesso a un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso. Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata. Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente. 4.   I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro. 5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché per specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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