Art. 26 · Disposizioni generali

Art. 26

Disposizioni generali

In vigore dal 23 lug 2014
Disposizioni generali 1.   I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili. 2.   I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento. 3.   I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra loro (compresi i dirigenti, i dipendenti, i membri dell’organo di amministrazione o le persone a essi direttamente o indirettamente legate) e i propri partecipanti o clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi. 4.   I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l’attività. 5.   I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare internamente potenziali violazioni del presente regolamento avvalendosi di uno specifico canale. 6.   I CSD sono soggetti a verifiche regolari e indipendenti. I risultati delle verifiche sono comunicati all’organo di amministrazione e messi a disposizione dell’autorità competente e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD. 7.   Se un CSD fa parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui al titolo IV, adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti stabiliti nel presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo. 8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7: a) gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1; b) le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1; c) i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3; d) i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e e) i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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