Art. 25 · Paesi terzi

Art. 25

Paesi terzi

In vigore dal 23 lug 2014
Paesi terzi 1.   I CSD di paesi terzi possono prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale. 2.   Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in uno Stato membro sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo. 3.   I CSD stabiliti e autorizzati nell’Unione possono mantenere o stabilire un collegamento con CSD di paesi terzi conformemente all’. 4.   Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9; b) il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione; c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10; d) ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD. 5.   Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta: a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d); b) le autorità rilevanti; c) le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD. 6.   Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento all’ESMA. Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie. La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4. Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di: a) presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici; b) comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante. 8.   L’ESMA, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, riesamina il riconoscimento del CSD di un paese terzo quando quest’ultimo estenda i suoi servizi nell’Unione, in conformità della procedura stabilita ai paragrafi 4, 5 e 6. L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’. 9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento. 10.   In conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno: a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7; b) il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili; c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco. Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. 11.   Un CSD di un paese terzo, se è stato riconosciuto a norma dei paragrafi da 4 a 8, può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale. 12.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 6. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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