Art. 23 · Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

Art. 23

Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

In vigore dal 23 lug 2014
Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro 1.   Un CSD autorizzato può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione, anche mediante l’apertura di una succursale, purché tali servizi siano contemplati dall’autorizzazione. 2.   Un CSD autorizzato che intende prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all’, paragrafo 1, o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7. 3.   Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi oggetto di prestazione comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le seguenti informazioni: a) lo Stato membro nel quale intende operare; b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare; c) la valuta o le valute che intende trattare; d) ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione; e) ove opportuno, una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all’, paragrafo 1. 4.   Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando li servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante. L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma. 5.   Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine indica, entro 3 mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione in relazione al paragrafo 6, lettera a). In tal caso, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non emette la comunicazione di cui al paragrafo 6, lettera a). 6.   Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante: a) al momento del ricevimento di una comunicazione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma di aver ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 4 e, ove rilevante, approva la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera e); b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo tre mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4. 7.   In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3, il CSD ne avverte per iscritto l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, a sua volta, informa tempestivamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.
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