Art. 22 · Riesame e valutazione

Art. 22

Riesame e valutazione

In vigore dal 23 lug 2014
Riesame e valutazione 1.   L’autorità competente riesamina almeno una volta all’anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli. 2.   L’autorità competente prescrive al CSD di presentare all’autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche. 3.   L’autorità competente assicura che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD al fine di assicurare almeno la continuità delle funzioni di base, tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD in questione e dell’eventuale piano di risoluzione adottato in forza della direttiva 2014/59/UE. 4.   L’autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno. 5.   L’autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco. 6.   Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta nella fase iniziale le autorità rilevanti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD e, se del caso, l’autorità di cui all’ della direttiva 2014/65/UE. 7.   L’autorità competente informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’ della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni. 8.   Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD legati dai tipi di relazioni di cui all’, paragrafo 6, lettere a), b) e c), si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare loro i compiti. 9.   L’autorità competente impone ai CSD che non soddisfano i requisiti del presente regolamento di adottare sin dalle prime fasi le azioni o le misure necessarie per affrontare la situazione. 10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1; b) le informazioni che l’autorità competente deve fornire alle autorità rilevanti di cui al paragrafo 7; c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 11.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 10, primo comma. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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