Art. 21
Registro dei CSD
In vigore dal 23 lug 2014
Registro dei CSD
1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli sono immediatamente comunicate all’ESMA.
2. Le banche centrali informano senza indebito ritardo l’ESMA dei sistemi di regolamento titoli da esse operati.
3. La denominazione di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l’autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli o 25 è iscritto in un registro che specifica i servizi e, ove applicabile, le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. Il registro comprende l’indicazione delle succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, dei collegamenti tra CSD e delle informazioni richieste in forza dell’ qualora gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità prevista da detto articolo. L’ESMA rende disponibile l’elenco sul suo sito apposito e ne cura l’aggiornamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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