Art. 20 · Revoca dell’autorizzazione

Art. 20

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 23 lug 2014
Revoca dell’autorizzazione 1.   Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD: a) non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti; b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito; c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato; d) abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014. 2.   A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’ della direttiva 2014/65/UE sulla necessità di revocare l’autorizzazione. 3.   L’ESMA e ogni autorità rilevante e, se del caso, l’autorità di cui all’ della direttiva 2014/65/UE possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione. 4.   L’autorità competente può limitare la revoca dell’autorizzazione a un servizio, un’attività o uno strumento finanziario particolare. 5.   I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD.
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