Art. 18 · Effetti dell’autorizzazione

Art. 18

Effetti dell’autorizzazione

In vigore dal 23 lug 2014
Effetti dell’autorizzazione 1.   Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione o notifica in conformità dell’, paragrafo 8. 2.   I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati, incluse le banche centrali che fungono da CSD. 3.   Un CSD autorizzato può avere partecipazioni esclusivamente in persone giuridiche le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato, salvo che la partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento significativo del profilo di rischio del CSD. 4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri a cui devono attendersi le autorità competenti per approvare la partecipazione dei CSD in persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato. Fra i criteri in questione può figurare la complementarità dei servizi forniti dalla persona giuridica rispetto ai servizi forniti da un CSD e la misura dell’esposizione del CSD alle passività derivanti da tale partecipazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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