Art. 16 · Autorizzazione di un CSD

Art. 16

Autorizzazione di un CSD

In vigore dal 23 lug 2014
Autorizzazione di un CSD 1.   Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un’autorizzazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività. 2.   L’autorizzazione specifica i servizi di base elencati alla sezione A dell’allegato e i servizi accessori di tipo non bancario consentiti ai sensi della sezione B dell’allegato che il CSD è autorizzato a prestare. 3.   Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l’autorizzazione. 4.   Il CSD, nonché i suoi revisori dei conti indipendenti, notificano all’autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica sostanziale avente un’incidenza sul rispetto delle condizioni per l’autorizzazione.
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