Art. 13 · Scambio di informazioni

Art. 13

Scambio di informazioni

In vigore dal 23 lug 2014
Scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA si trasmettono, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento. 2.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti, l’ESMA e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.
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