Art. 12 · Autorità rilevanti

Art. 12

Autorità rilevanti

In vigore dal 23 lug 2014
Autorità rilevanti 1.   Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento: a) l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli; b) le banche centrali dell’Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento; c) se del caso, la banca centrale dell’Unione nei cui libri contabili è regolata la gamba di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD. 2.   L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità rilevanti di cui al paragrafo 1. 3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate principali e le modalità per stabilire una procedura efficace per la consultazione delle autorità rilevanti di cui alle lettere b) e c) di tale paragrafo. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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