Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 lug 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell’Unione e norme concernenti l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole. 2.   Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei CSD, salvo diversa indicazione nel regolamento stesso. 3.   Il presente regolamento fa salve le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE. 4.   Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24, l’, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 4, e gli , nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.
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