Art. 2
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 22 lug 2014
Comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni della PAC entro i termini di presentazione delle relazioni e di comunicazione delle informazioni relative al funzionamento degli strumenti della PAC previsti nei regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. Tali informazioni sono precise e affidabili.
2. Ai fini dell'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione, la Commissione utilizza, per quanto possibile, le informazioni seguenti, che sono già state rese disponibili dagli Stati membri mediante gli strumenti per lo scambio di informazioni esistenti:
a)
informazioni, comunicazioni e relazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'attuazione degli strumenti che operano nell'ambito della PAC e all'attuazione della legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale;
b)
informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti;
c)
informazioni rese disponibili a Eurostat.
Storico versioni
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