Art. 1 · Indicatori

Art. 1

Indicatori

In vigore dal 22 lug 2014
Indicatori Gli indicatori che consentono di valutare il progresso, l'efficienza e l'efficacia della politica agricola comune (PAC) in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere misurabili. Tali indicatori comprendono: a) indicatori di impatto, come specificato nella sezione 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i settori per i quali si prevede un'influenza della PAC; b) indicatori di risultato, come specificato nella sezione 2 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i principali risultati del: i) regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); ii) regolamento (UE) n. 1306/2013; iii) regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); nonché del iv) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); c) indicatori di prodotto, come specificato nella sezione 3 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano l'attuazione dei relativi strumenti della PAC; d) indicatori di contesto, come specificato nella sezione 4 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali legate al contesto che potrebbero influire sull'attuazione, sui risultati e sulle prestazioni della PAC. Gli indicatori di risultato, di prodotto e di contesto rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (5).
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