Art. 1 · Contenuto e architettura del sistema di monitoraggio e valutazione

Art. 1

Contenuto e architettura del sistema di monitoraggio e valutazione

In vigore dal 22 lug 2014
Contenuto e architettura del sistema di monitoraggio e valutazione 1.   Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 508/2014 è costituito dai seguenti elementi: a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 508/2014; b) la serie di indicatori comuni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014; c) i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014; d) la relazione annuale di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013; e) il piano di valutazione di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con l'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013; f) le valutazioni ex ante ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al programma del FEAMP, conformemente agli articoli 115, 116 e 117 del regolamento (UE) n. 508/2014 in combinato disposto con gli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013; g) la verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   Nell'applicare l'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli da 114 a 117 del regolamento (UE) n. 508/2014, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, e con gli articoli 50, 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si avvale dell'elenco di indicatori comuni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 508/2014 per i diversi elementi del sistema comune di monitoraggio e valutazione.
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