Art. 2
Modelli di scheda tecnica e di documentazione informativa
In vigore dal 18 lug 2014
Modelli di scheda tecnica e di documentazione informativa
I costruttori che chiedono l'omologazione UE presentano la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013, sulla base dei modelli di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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