Art. 6 · Valutazione delle ripercussioni di un'infrazione

Art. 6

Valutazione delle ripercussioni di un'infrazione

In vigore dal 18 lug 2014
Valutazione delle ripercussioni di un'infrazione La Commissione, nel valutare le ripercussioni delle singole infrazioni, in special modo la misura in cui sono state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti: a) la natura e la portata delle carenze che possono pregiudicare o pregiudicano di fatto la flotta certificata dall'organismo, che detto organismo, in seguito all'infrazione, non ha individuato o può non essere in grado di individuare, o non ha chiesto o non è in grado di chiedere la tempestiva correzione, tenendo conto in special modo dei criteri per il fermo di una nave indicati nell'allegato X della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sul controllo dello Stato di approdo; b) la percentuale di navi certificate dall'organismo effettivamente o potenzialmente interessate; c) qualsiasi altra circostanza che presenti rischi specifici, come il tipo di navi effettivamente o potenzialmente interessate.
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