Art. 24 · Computo dei termini

Art. 24

Computo dei termini

In vigore dal 18 lug 2014
Computo dei termini 1.   I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna brevi manu della comunicazione della Commissione. 2.   Nel caso di una comunicazione indirizzata alla Commissione, il termine si considera rispettato quando tale comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione. 3.   Nel fissare i termini, la Commissione tiene conto sia del diritto al giusto processo sia delle circostanze specifiche di ogni processo decisionale ai sensi del presente regolamento. 4.   All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della scadenza.
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