Art. 23
Termini di prescrizione per la riscossione di ammende e penalità di mora
In vigore dal 18 lug 2014
Termini di prescrizione per la riscossione di ammende e penalità di mora
1. Il diritto di avviare un procedimento di recupero delle ammende e/o penalità di mora decade un anno dopo che la decisione di cui all' è diventata definitiva.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisce su richiesta della Commissione volta a ottenere il pagamento delle ammende e/o penalità di mora.
3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio.
4. I termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
durante il periodo in cui l'esecuzione del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Storico versioni
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