Art. 20
Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione
In vigore dal 18 lug 2014
Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione
1. La Commissione informa l'organismo riconosciuto interessato dei mezzi di ricorso a sua disposizione.
2. La Commissione notifica la propria decisione all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri per informazione.
3. Se giustificato, in particolare per motivi di sicurezza o di protezione dell'ambiente, la Commissione può rendere pubblica la decisione. La Commissione, quando pubblica i dettagli della decisione o ne informa gli Stati membri, tiene conto dei legittimi interessi dell'organismo riconosciuto in questione e degli altri soggetti interessati.
Storico versioni
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