Art. 20 · Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione

Art. 20

Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione

In vigore dal 18 lug 2014
Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione 1.   La Commissione informa l'organismo riconosciuto interessato dei mezzi di ricorso a sua disposizione. 2.   La Commissione notifica la propria decisione all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri per informazione. 3.   Se giustificato, in particolare per motivi di sicurezza o di protezione dell'ambiente, la Commissione può rendere pubblica la decisione. La Commissione, quando pubblica i dettagli della decisione o ne informa gli Stati membri, tiene conto dei legittimi interessi dell'organismo riconosciuto in questione e degli altri soggetti interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:788:oj#art-20