Art. 16 · Accesso al fascicolo

Art. 16

Accesso al fascicolo

In vigore dal 18 lug 2014
Accesso al fascicolo 1.   Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione autorizza l'accesso al fascicolo sulla presunta infrazione da essa istruito contenente i documenti e gli altri elementi di prova. 2.   La Commissione fissa la data e le modalità pratiche per l'accesso al fascicolo, esclusivamente in formato elettronico, da parte dell'organismo riconosciuto. 3.   La Commissione mette a disposizione dell'organismo riconosciuto, dietro richiesta, l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo. 4.   L'organismo riconosciuto ha il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni contenute nel fascicolo. La Commissione, nell'autorizzare tale accesso, tiene debitamente conto del segreto commerciale, delle informazioni riservate o dei documenti d'uso interno redatti dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. 5.   Ai fini del paragrafo precedente, tra i documenti interni della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima rientrano i seguenti: a) documenti o parti di documenti relativi alle deliberazioni interne della Commissione e dei suoi servizi e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, compresi i pareri e le raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima destinati alla Commissione; b) documenti o parti di documenti che fanno parte della corrispondenza tra la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima o tra la Commissione e gli Stati membri.
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