Art. 12 · Comunicazione degli addebiti

Art. 12

Comunicazione degli addebiti

In vigore dal 18 lug 2014
Comunicazione degli addebiti 1.   La Commissione, se ritiene che sussistano validi motivi per imporre ammende e penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell' del regolamento (CE) n. 391/2009, o per revocare il riconoscimento di un organismo a norma dell' del suddetto regolamento, invia all'organismo una comunicazione degli addebiti e ne informa gli Stati membri interessati. 2.   La comunicazione degli addebiti contiene: a) un resoconto dettagliato delle azioni e delle omissioni dell'organismo riconosciuto, compresa la descrizione dei fatti salienti e il riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 che la Commissione reputa siano state da esso violate; b) l'indicazione degli elementi probatori sui quali si basano le conclusioni della Commissione, anche con riferimento a rapporti d'ispezione, relazioni di valutazione, o qualsiasi altro documento pertinente che in precedenza sia stato comunicato all'organismo interessato dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che agisce su mandato della Commissione; c) un avviso della possibile imposizione, da parte della Commissione, di ammende e penalità di mora o della revoca del riconoscimento a norma dell' o dell' del regolamento (CE) n. 391/2009. 3.   La comunicazione degli addebiti è accompagnata dall'invito della Commissione all'organismo riconosciuto e agli Stati membri interessati a presentare osservazioni scritte entro un determinato termine, tassativamente non inferiore a sei settimane dalla data di ricezione della comunicazione degli addebiti. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, del presente regolamento. 4.   La comunicazione degli addebiti non sospende la valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può decidere di procedere a ulteriori ispezioni degli uffici e degli impianti dell'organismo, visitare le navi da esso certificate o chiedergli per iscritto di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei criteri e degli obblighi del regolamento (CE) n. 391/2009. 5.   In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può modificare la propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. Se la nuova valutazione è diversa da quella che ha dato origine alla comunicazione degli addebiti, in quanto sono emersi nuovi elementi o perché sono state individuate nuove infrazioni o nuove circostanze riguardo alla gravità di un'infrazione o alle sue ripercussioni sulla sicurezza e sull'ambiente, la Commissione redige una nuova comunicazione degli addebiti.
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