Art. 11
Procedura di revoca del riconoscimento su richiesta di uno Stato membro
In vigore dal 18 lug 2014
Procedura di revoca del riconoscimento su richiesta di uno Stato membro
1. Lo Stato membro che intende chiedere alla Commissione di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 rivolge la richiesta per iscritto alla Commissione.
2. Lo Stato membro richiedente motiva la sua richiesta in maniera molto dettagliata e facendo riferimento, se del caso, ai criteri di cui all', paragrafo 1, e alle circostanze di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, nonché alle circostanze di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione tutte le necessarie prove documentali a sostegno della richiesta, debitamente classificate e numerate.
4. La Commissione accusa ricevuta della richiesta dello Stato membro per iscritto.
5. La Commissione, se ritiene che per adottare una decisione le occorrano ulteriori informazioni, chiarimenti o prove, ne informa lo Stato membro richiedente e lo invita a completare debitamente la sua richiesta entro un determinato termine, non inferiore a quattro settimane. La richiesta dello Stato membro non è considerata completa fino a quando non siano state fornite tutte le informazioni necessarie.
6. Entro un anno dalla data di ricezione della richiesta completa, la Commissione, se ritiene giustificata la richiesta, invia una comunicazione degli addebiti all'organismo in questione a norma dell', al fine di revocare il riconoscimento in conformità del presente regolamento. In tal caso, lo Stato membro richiedente è considerato alla stregua di Stato membro interessato e avente i relativi diritti a titolo del capo IV del presente regolamento.
Se, entro lo stesso termine, la Commissione stabilisce che tale richiesta non è giustificata, ne informa lo Stato membro richiedente, esponendo le proprie ragioni e invitandolo a presentare osservazioni entro un determinato termine, non inferiore a tre mesi. Entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni, la Commissione può confermare che la richiesta non è giustificata o inviare una comunicazione degli addebiti a norma del primo comma.
7. La Commissione, se stabilisce che la richiesta dello Stato membro non è giustificata oppure che continua ad essere incompleta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5, può scegliere di inserire la totalità o una parte di tale richiesta e i documenti giustificativi che la corredano nella valutazione dell'organismo riconosciuto effettuata in conformità dell' del regolamento (CE) n. 391/2009.
8. La Commissione riferisce annualmente al COSS in merito alle richieste di revoca presentate dagli Stati membri e alle procedure di revoca in corso da essa avviate.
Storico versioni
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