Art. 10
Revoca del riconoscimento
In vigore dal 18 lug 2014
Revoca del riconoscimento
1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare una decisione di revoca del riconoscimento di un organismo, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 391/2009.
2. Al fine di determinare se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave costituisce una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente a norma dell', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 391/2009, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a)
le informazioni e le circostanze di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, in particolare alla luce delle circostanze di cui agli del presente regolamento;
b)
i criteri e, se del caso, i valori soglia definiti nella decisione 2009/491/CE.
3. Quando le ammende e le penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto raggiungono il massimale stabilito a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 e l'organismo riconosciuto non ha adottato i dovuti provvedimenti correttivi, la Commissione può ritenere che tali misure non abbiano sortito l'effetto voluto, ossia eliminare ogni minaccia potenziale per la sicurezza o l'ambiente.
Storico versioni
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