Art. 1
In vigore dal 18 lug 2014
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I include:
(a)
le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associate;
(b)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; o
(c)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità e gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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