Art. 73 · Principi generali

Art. 73

Principi generali

In vigore dal 17 lug 2014
Principi generali 1.   Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, delle misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31 e 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei pagamenti connessi ai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri provvedono affinché le inadempienze rilevate e, se del caso, le corrispondenti sanzioni amministrative siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti. Sono compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un’inadempienza alle norme sulla condizionalità e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione. 2.   Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza in relazione a diversi atti o norme dello stesso settore della condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione di cui all’, paragrafo 1, e all’, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, detti casi sono considerati come un unico caso di inadempienza. 3.   L’inadempienza a una norma che costituisce nel contempo un’inadempienza a un criterio è considerata un’unica inadempienza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inadempienza è considerata parte del settore del criterio. 4.   La sanzione amministrativa si applica all’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, erogati o da erogare al beneficiario: a) a seguito di domande di aiuto o domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno dell’accertamento; e/o b) con riguardo a domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda il primo comma, lettera b), l’importo corrispondente è diviso per 3 per la ristrutturazione e la conversione. 5.   Nel caso di un’associazione di persone di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di riduzione è calcolata in conformità al capo III del presente titolo e al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. In tal caso gli Stati membri possono, per motivi di proporzionalità, applicare tale percentuale di riduzione alla parte della sovvenzione assegnata al socio inadempiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:809:oj#art-73