Art. 64
Definizioni
In vigore dal 17 lug 2014
Definizioni
Ai fini delle specifiche tecniche necessarie per l’attuazione del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità, si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’ del presente regolamento, incaricate di garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c) «anno dell’accertamento»: l’anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
d) «settori della condizionalità»: uno dei tre diversi settori di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Storico versioni
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