Art. 51
Contenuto dei controlli in loco
In vigore dal 17 lug 2014
Contenuto dei controlli in loco
1. I controlli in loco verificano che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.
2. I controlli in loco verificano l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.
Ciò comprende una verifica dell’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.
3. I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell’operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.
4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l’operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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