Art. 50
Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco
In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco
1. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all’, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall’organismo pagatore.
Se un’operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.
2. Solo i controlli svolti entro la fine dell’anno civile in questione sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.
Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.
3. Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.
4. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:
a)
dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
b)
degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
c)
del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell’attuazione del programma di sviluppo rurale;
d)
della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
e)
dell’obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.
5. Se i controlli in loco evidenziano un’inadempienza significativa nell’ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell’anno civile successivo l’autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.
6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3 % dell’importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall’anno civile successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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