Art. 48 · Controlli amministrativi

Art. 48

Controlli amministrativi

In vigore dal 17 lug 2014
Controlli amministrativi 1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze. 2.   I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi: a) l’ammissibilità del beneficiario; b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno; c) il rispetto dei criteri di selezione; d) l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l’operazione o parte di essa rientra nel campo d’applicazione dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013; e) per i costi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione. 3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica: a) della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno; b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati. 4.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno. 5.   I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. Tuttavia, l’autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti: a) l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell’; b) l’autorità competente ritiene che l’operazione consista in un investimento di piccola entità; c) l’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento. La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.
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