Art. 32 · Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

Art. 32

Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale 1.   Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura. Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1. 3.   Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e degli del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari. Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi. 4.   I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.
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