Art. 32
Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale
In vigore dal 17 lug 2014
Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale
1. Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.
Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.
3. Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e degli del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.
Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi.
4. I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.
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