Art. 20
Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto
In vigore dal 17 lug 2014
Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto
Il beneficiario che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell’ambito del settore vitivinicolo di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all’ del presente regolamento.
Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.
Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
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