Art. 2
Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni
In vigore dal 17 lug 2014
Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni
1. Ai fini della corretta gestione dei regimi di aiuti e delle misure di sostegno e ove, all’interno di uno Stato membro, più di un organismo pagatore sia responsabile per la gestione dei pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale nei riguardi dello stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare, se del caso, che le informazioni richieste nelle domande di aiuto, nelle domande di sostegno, nelle domande di pagamento o in altre dichiarazioni siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori interessati.
2. Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore responsabile, lo Stato membro interessato provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui relativi risultati. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.
Storico versioni
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