Art. 15 · Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

Art. 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

In vigore dal 17 lug 2014
Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento 1.   Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica. Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti. 2.   Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell’anno di cui trattasi. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione di modifiche. Tale termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni di calendario il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità all’, paragrafo 1. 3.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.
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