Art. 9 · Conversione di unità

Art. 9

Conversione di unità

In vigore dal 17 lug 2014
Conversione di unità 1.   Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all’allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato. 2.   Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all’articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto. I tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto figurano nell’allegato II.
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