Art. 6 · Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Art. 6

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

In vigore dal 17 lug 2014
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente. 2.   Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno; b) stabiliscono norme per l’ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un’azione specifica; c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
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