Art. 6
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
In vigore dal 17 lug 2014
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.
2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a)
provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;
b)
stabiliscono norme per l’ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un’azione specifica;
c)
definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:808:oj#art-6