Art. 14 · Sistema di monitoraggio e valutazione

Art. 14

Sistema di monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 lug 2014
Sistema di monitoraggio e valutazione 1.   Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende i seguenti elementi: a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure; b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell’attuazione; c) un questionario valutativo comune, stabilito all’allegato V; d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati; e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione; f) il piano di valutazione; g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull’attuazione del 2017 e 2019 di cui all’articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013; h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi. 2.   L’insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell’allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l’efficacia predefiniti di cui all’allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale. 3.   I documenti di supporto tecnico di cui all’allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione. 4.   Per i tipi di operazioni in cui la tabella di cui al punto 11, lettera c), della parte 1 dell’allegato I del presente regolamento indica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all’, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.
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