Art. 2 · Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Art. 2

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 17 lug 2014
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca Ai sensi dell', la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri non pregiudica: a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (4); c) le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (5); d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) i quantitativi riportati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96; f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009; g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 43/2014 del Consiglio (6).
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