Art. 99 · Entrata in vigore

Art. 99

Entrata in vigore

In vigore dal 15 lug 2014
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 5. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorità nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli e tutte le altre disposizioni correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 1 a 4, gli , gli articoli da 42 a 48, l', l', paragrafo 1, lettere a), b) e da g) a p), l', paragrafo 3, l', l', paragrafi 1 e 4, l', paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da 87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto 2014. 5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', paragrafo 5, l', paragrafi 6 e 7, e l', paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014. 6.   A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo. A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.
Storico versioni

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