Art. 97 · Accordo sulla sede e condizioni operative

Art. 97

Accordo sulla sede e condizioni operative

In vigore dal 15 lug 2014
Accordo sulla sede e condizioni operative 1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro dove è situata la sua sede e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al presidente, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro il 20 agosto 2016, tra il Comitato e il suddetto Stato membro. 2.   Lo Stato membro in cui ha sede il Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per l'adeguato funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
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