Art. 95 · Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

Art. 95

Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

In vigore dal 15 lug 2014
Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue: 1) all', il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “autorità competenti”: i) le autorità competenti quali definite all', paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, nella direttiva 2007/64/CE, e di cui alla direttiva 2009/110/CE; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari; iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e iv) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), le autorità di risoluzione definite all' della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell' del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione. (*1)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)." (*2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (*3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;" 2) all' è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi.»; 3) all', paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-95