Art. 94 · Clausola di revisione

Art. 94

Clausola di revisione

In vigore dal 15 lug 2014
Clausola di revisione 1.   Entro il 31 dicembre 2018 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta: a) il funzionamento dell'SRM, la sua efficienza in termini di costi e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, rispetto agli altri sistemi bancari, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, in particolare valutando se: i) è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario; ii) la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del SEVIF è idonea; iii) il portafoglio di investimenti a norma dell' è costituito da attività solide e diversificate; iv) il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato; v) le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati; vi) il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso dei mezzi finanziari al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo; vii) è necessario modificare il livello-obiettivo fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione; b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità; c) l'interazione tra il Comitato e l'ABE; d) l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, nonché l'interazione tra il Comitato e le pertinenti autorità dei paesi terzi quali definite all', paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE; e) la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto. 2.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento. 3.   In fase di revisione della direttiva 2014/59/UE, la Commissione è invitata altresì a rivedere il presente regolamento, se del caso.
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