Art. 93 · Esercizio della delega

Art. 93

Esercizio della delega

In vigore dal 15 lug 2014
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   La delega di potere di cui all', paragrafo 8, all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'. 3.   La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma della direttiva 2014/59/UE. 4.   La delega di potere di cui all', paragrafo 8, all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 7.   La Commissione non adotta atti delegati se il tempo di esame del Parlamento europeo è ridotto a meno di cinque mesi, incluse eventuali proroghe, per effetto della sospensione dei lavori.
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