Art. 92
Corte dei conti
In vigore dal 15 lug 2014
Corte dei conti
1. La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1o aprile di ogni anno.
2. Ogni relazione prende in esame se:
a)
è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui si è fatto ricorso al Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo;
b)
la valutazione degli aiuti del Fondo è stata efficiente e rigorosa.
3. Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
4. Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell', la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.
6. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sono pubblicate senza indugio.
7. Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
8. La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Comitato, il Consiglio e la Commissione forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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